Sentenza 04 giugno 2003, n.16774
L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso non alle
dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e
quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce
prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36 cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, povertà e diffusione delle
fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in
quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non
riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa,
sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.