Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 05 aprile 1995, n.812

La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.

Parere 30 novembre 1994, n.700/93

La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si
può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che
delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da
parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di
un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.

Sentenza 18 ottobre 1993, n.10300

Il giudizio sull’esistenza e sulle vicende del vincolo associativo
(a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega
un associato ad una Confraternita avente scopo esclusivo di religione
e di culto (nella specie, quella del SS. Sacramento di Grumo Appula),
costituita nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, si sottrae
– ai sensi della normativa concordataria di cui alle LL. 25 marzo 1985
n. 121, 20 maggio 1985 n. 206 e 20 maggio 1985 n. 222 – alla
giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di
organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non
riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano
l’esercizio di poteri organizzativi interni, in vista
dell’indicato scopo della Confraternita dal cui controllo lo Stato
italiano si astiene per effetto della richiamata normativa,
rimettendolo all’esclusiva competenza dell’Autorità
ecclesiastica.

Disposizione/i

Conferenza Episcopale Italiana: “Nuove disposizioni circa il prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4 del 30 aprile 1999) Art.1 La Chiesa possiede un consistente patrimonio di beni culturali posti al servizio della sua missione. Nel concetto di beni culturali si comprendono anzitutto i patrimoni artistici della pittura, […]