Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 09 dicembre 1905

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Version consolidée au 29 juillet 2005 Le Sénat et la chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : Principes. Article 1 La République assure la liberté de conscience. Elle […]

Statuto 19 marzo 1993

Unione Buddhista Italiana. Statuto 19 marzo 1993. Art.1 – E’ costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata “Unione Buddhista Italiana” – in abbreviato “UBI”, con sede legale in Roma Art.2 – L’UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di […]

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.

Sentenza 20 luglio 1994

Non è legittimo respingere la richiesta di un’associazione per
l’annullamento dei deliberati d’una assemblea di comproprietari
avversi alla destinazione al culto dei locali di proprietà
dell’associazione medesima, siti nel condominio, senza precisare
perché l’attività di culto sarebbe di natura tale da determinare
inconvenienti e rischi maggiori rispetto alla destinazione dei locali
per uso misto d’abitazione e di uffici professionali e commerciali,
previsto dal regolamento cui risultano vincolati i condomini.

Sentenza 06 aprile 1993, n.136

Non è dubbia l’applicabilità dell’art. 659 c.p. al caso di abuso
nel suono delle campane, ricadendo queste ultime nella categoria degli
“strumenti sonori” di cui al citato articolo. La legittimità
dell’uso delle campane trova il proprio limite nelle leggi poste a
tutela dei diritti inviolabili e costituzionalmente sanciti dei
consociati. Deve pertanto farsi riferimento a tali diritti per
delineare la cornice entro cui può svolgersi la libertà di culto. Il
suono delle campane non è identificabile con il concetto di “rumore”
ex allegato A) del DPCM 1º marzo 1991, e il semplice superamento dei
limiti ivi indicati non integra di per sé il reato di cui all’art.
659 c.p. Dovrà piuttosto farsi riferimento al concetto di “normale
tollerabilità” (inteso in senso oggettivo e tenendo conto della
condizione dei luoghi) e alla verifica di un corretto uso
dell’impianto. L’ordinanza sindacale fondata sull’erroneo
presupposto dell’applicabilità del DPCM 1º marzo 1991, e priva di
contenuto discrezionale, è affetta da vizio rilevabile dal giudice
ordinario, e la mancata ottemperanza ad essa importa assoluzione per
insussistenza del fatto rispetto all’ipotesi di cui all’art. 650
c.p.

Sentenza 19 dicembre 1992, n.558

É legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale
neghi il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di
un fabbricato ad uso di civile abitazione su terreno di proprietà del
monastero richiedente che sia stato autorizzato all’acquisto del
predetto terreno con decreto contenente la previsione della
destinazione dell’immobile a fini esclusivi di culto e religione.

Parere 17 gennaio 1996, n.3600/95

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di un Istituto religioso che
persegua fini di culto e di religione ed, in forma marginale, intenda
svolgere anche attività economiche, occorre che nello statuto si
preveda l’istituzione di un collegio di revisori dei conti, a tutela
della correttezza contabile della gestione delle attività
dell’ente.

Parere 29 novembre 1995, n.3218

Deve ritenersi viziato di illegittimità il decreto ministeriale che
autorizza il perfezionamento della cessione della proprietà di un
immobile appartenente al Fondo edifici di culto ad un Comune, con il
vincolo di mantenerne inalterata la pregressa destinazione a sede di
altro ente pubblico cui affidarlo in regime di locazione a tempo
indeterminato, dovendosi ritenere consentita una tale forma di
cessione soltanto nel caso in cui l’immobile entri nel patrimonio
del Comune come bene strumentale per l’attività istituzionale
propria del Comune stesso e non come bene redditizio, dato in
locazione ad un soggetto terzo. Nel caso di specie, non potendo il
Fondo edifici di culto essere depauperato, senza che ricorrano i
presupposti di legge, della proprietà di un immobile che, allo stato,
gli assicura una considerevole rendita utile per i propri fini
istituzionali, si ravvisa un interesse pubblico specifico, attuale e
concreto perché l’Amministrazione annulli in via di autotutela
l’atto di autorizzazione della cessione del bene.

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

L’ente in oggetto ha, ed ha sempre avuto, fine di culto ad
esclusione della beneficenza; per tanto, tale esclusività può essere
riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lett. c
del Concordato del 1929, nonché degli artt. 52 e 77 del regolamento
n. 2262 dello stesso anno. Lo statuto in esame contiene tutte le norme
essenziali per il buon funzionamento dell’ente e dei suoi organi.
Nulla si oppone, infine, al rilascio della richiesta autorizzazione.