Ordinanza 25 gennaio 1993
Il giudizio di finita locazione di un immobile destinato
all’esercizio pubblico del culto ebraico che sia stato instaurato
dal proprietario anteriormente alla legge 8 marzo 1989, n. 101, non
esclude l’applicabilità della predetta legge se la scadenza della
locazione o la data di rilascio risultano fissate per un tempo
successivo all’entrata in vigore della stessa, dovendosi altresì
ritenere che, in ogni caso, il recupero dell’immobile non concreta
l’automatica sottrazione di esso alla destinazione di culto.
L’applicazione dell’art. 15 della legge n. 101 deve avvenire
interpretando la norma conformemente alla Costituzione, ossia nel
senso che a rilevare non è la salvaguardia soggettiva di singoli
conduttori o occupanti, ma la tutela oggettiva del luogo, perché esso
sia disponibile all’uso da parte dei fedeli. Va, quindi, rigettata
l’istanza di sospensione dell’esecuzione fondata dal conduttore
dell’immobile sul convincimento che il rapporto locatizio debba
intendersi procastinato sine die, almeno finché non cessi la
destinazione; mentre, il relativo procedimento di opposizione
all’esecuzione deve essere rimesso al tribunale competente, una
volta separato da quello relativo all’opposizione ai singoli atti
esecutivi che si rinvia per la definizione.