Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 30 giugno 2000, n.230

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230: "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà". (in "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana" n. 195 del 22 agosto 2000) (omissis) PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO (omissis) Capo II – Condizioni generali […]

Decreto Presidente Repubblica 08 giugno 2001, n.327

Decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001: “Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”, corredato delle relative note”. (Da Supplemento Ordinario n. 231 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. […]

Sentenza 01 luglio 2002, n.327

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 405 del codice penale,
nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose
del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene
diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale, per gli
stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio
fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e
imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti
tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio
delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da
quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a
più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi
compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

Sentenza 24 aprile 1975, n.188

Il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza
individuale e si estende anche a gruppi piu’ o meno numerosi di
persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede
comune, e’ da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti,
come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e’
indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e
dell’art. 20.