Sentenza 05 luglio 2010, n.4250
In sede di valutazione della idoneità per la nomina a magistrato di
Cassazione il giudizio del C.s.m. può e deve estendersi al vaglio di
ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva
della professionalità dell’interessato. Del tutto correttamente, tra
gli aspetti meritevoli di rilievo, sono incluse anche le eventuali
condotte individuali che in precedenza siano state accertate ed
abbiano formato oggetto di un procedimento penale, disciplinare, o di
trasferimento per incompatibilità ambientale. L’arco della carriera
del magistrato interessato dalla valutazione è tutto quello
precedente, con il limite dei periodi esterni, a seconda dei casi,
all’ultimo settennio o triennio di scrutinio. I fatti già colpiti
da sanzione (nel caso di specie, tra gli altri, il rifiuto di tenere
udienze in aule di giustizia ove fosse presente il crocifisso non
accompagnato da simboli di altre religioni) ben possono rilevare
anche in un diverso contesto valutativo non configurando una
inammissibile duplicazione di sanzione in ragione della mancanza di
una prestabilita finalità punitiva, bensì costituendo un
accertamento inteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento
obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso
la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla.
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Per approfondire in OLIR.it:
* TAR Lazio. Sezione Prima. Sentenza 3 novembre 2008, n. 9540
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5530&prvw=1](I
grado)
* Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]