Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 13 febbraio 2006, n.556

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o
attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire
negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può
al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una
suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di
culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad
esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Ordinanza 18 novembre 2005, n.41571

Seppure non sia dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula
di udienza sia una situazione astrattamente sussumibile nelle
fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p., è altrettanto
indubitale che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie
processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere
locale. Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto
processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del
giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è
chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere
locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a
turbare l’imparzialità e serenità del giudizio. Ne consegue che non
può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per
scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del
giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo
ha dimensione nazionale. E’ evidente, infatti, che in tal caso anche
la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare
quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la
imparzialità e serenità del giudizio stesso.

Sentenza 07 marzo 1963, n.1020

Tribunale di Roma. Sezione IV penale. Sentenza 7 marzo 1963, n. 1020. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 7 del mese di marzo 1963 IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. IV composto dai signori Magistrati: Dr. Semeraro Giuseppe – Presidente, Dr. Testi Carlo estensore, Dr. Bilardi Luigi – Giudici, con l’intervento del […]