Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 febbraio 1994, n.72

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato il 18
febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121 è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica, sulle
controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo
le norme del diritto canonico, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Va dichiarata la nullità del matrimonio canonico
con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e 3º comma n. 1, c.c.
nel caso in cui sia accertato che il consenso di una delle parti è
stato prestato per effetto di errore essenziale sull’impotentia
generandi dell’altra parte, conosciuta soltanto dopo la celebrazione
del matrimonio.