Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 2006, n.510

L’art. 121, ultimo comma del Tulps (approvato con RD n. 773/41)
vieta espressamente il mestiere di ciarlatano e l’art. 231 del
relativo regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. n. 635/40,
chiarisce – ai fini dell’applicazione del divieto sancito
dall’art. 121 – che sotto la denominazione di “mestiere di
ciarlatano” va compresa ogni attività diretta a speculare
sull’altrui credulità o a sfruttare od alimentare l’altrui
pregiudizio, ed esemplifica – quali mestieri che possono rappresentare
l’indice di ciarlataneria – «gli indovini, gli interpreti di sogni,
i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi,
esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella
propria arte o professione, o magnificano ricette e specifici, cui
attribuiscono virtù straordinarie o miracolose». Tale elencazione
non esaurisce tutte le ipotesi di ciarlataneria, ma è meramente
esemplificativa, con la conseguenza che è necessaria un’approfondita
analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività si
sostanzi in un effettivo abuso della credulità popolare e
dell’ignoranza.

Sentenza 18 gennaio 2006, n.1862

Sussiste il delitto di truffa aggravata nell’ipotesi di persona che,
sfruttando la notorietà creatasi quale mago o guaritore, ingeneri
nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di
gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire,
compiendo asseriti esorcismi o somministrando e prescrivendo sostanze,
per procurarsi così un ingiusto profitto con danno delle stesse. Tali
condotte non integrano, invece, gli estremi del reato di esercizio
abusivo della professione medica, posto che il reato sussiste solo nei
casi in cui l’imputato abbia posto in essere condotte proprie dei
professionisti abilitati, non essendo sufficiente una mera
assimilazione analogica tra le finalità perseguite da soggetti che
tendano al conseguimento di benessere fisico o psicologico con
attività metafisiche non curative del corpo e della psiche, senza con
ciò porre in essere attività medica.