Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 19 aprile 2013, n.20

Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html

Sentenza 28 novembre 2007

Tra i tentativi di salvare le tradizioni inglesi e scozzesi sulla
caccia (dopo che determinate pratiche, in primis la famosissima caccia
alla volpe, sono state vietate da alcune recenti leggi sulla
protezione degli animali), v’è stato chi ha equiparato l’attività
venatoria ad una vera e propria credenza religiosa. Appellandosi agli
articoli 8, 9, 10, 11 e 14 della CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto
che l’averli privati della possibilità di andare a caccia secondo le
modalità solitamente praticate avrebbe integrato una violazione sia
del diritto ad avere e praticare una credenza (in particolare: le
“convinzioni” su come esercitare la caccia; le pratiche svolte, ad es.
l’indossare gli abiti tradizionali, e così via, tutti aspetti che
secondo i ricorrenti sono riconducibili ad un “non-religious belief”),
sia del diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), ovvero
del diritto ad esprimere le caratteristiche di un particolare gruppo
“culturale”, nonché del diritto ad associarsi liberamente per
perseguire le finalità della caccia. La House of Lords ha deciso che
nessuno di questi diritti è stato violato dalle leggi sulla
protezione degli animali: la caccia, infatti, non sarebbe equiparabile
ad una religione, né i cacciatori ad un “gruppo etnico” o culturale
protetto dall’art. 8 CEDU.

Legge 24 marzo 1992, n.979-XII

Law n. 979-XII of 24 march 1992 on creeds. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Art. 1 (Freedom of Conscience and Freedom of Creed) The state guarantees freedom of conscience and freedom of creed in the Moldova Republic. Everyone has the right to live, individually or jointly with others, his/her own creed, to practice the creed individually […]

Sentenza 23 giugno 1993

Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione
dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire
un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque
sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di
credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento
di discrimine al fine dell’affidamento della prole.