Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare 12 dicembre 1989

Ministère de l’Education Nationale. Circulaire du 12 decembre 1989: “Laïcité, port de signes religieux par les élèves et caractère obligatoire des enseignements”. (Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale n° 46 du 21 décembre 1989) Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education, aux IDEN, aux directeurs d’école et aux […]

Sentenza 10 febbraio 1997, n.43

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l’art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre
1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza),
nella parte in cui esclude la possibilita’ di piu’ di una condanna per
il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di
assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui
all’art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle
disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perche’
determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti
della generalita’ dei destinatari, valgono normalmente come benefici
(sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perche’ e’
incongrua rispetto alla sua ‘ratio’, inequivocabilmente orientata
dall’intento di evitare che l’integrazione della fattispecie di reato
di cui al secondo comma dell’art. 8 (obiezione totale) possa avvenire
piu’ di una volta nell’ambito della vicenda personale di ciascun
obiettore; ed in quanto – nella ipotesi in cui (come nella disciplina
impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell’ambito
della sua discrezionalita’, ritenga che l’ordinato vivere sociale non
consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi
unilateralmente ed incondizionatamente all’adempimento dei doveri di
solidarieta’, e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza
– siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti
della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima
ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della
signoria individuale sulla propria coscienza, la quale puo’ non essere
disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall’ordinamento, e’
vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa,
introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o
il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento
esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta
signoria.

Sentenza 30 gennaio 1997, n.31

E’ ammissibile la richiesta di ‘referendum’ popolare per l’abrogazione
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: “Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza”), cosi’ come modificata
dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1,
comma 1, limitatamente alle parole: “essere ammessi a”, comma 2 (“I
motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione
generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o
filosofici o morali professati dal soggetto.”) e comma 3,
limitatamente alla parola “comunque”; art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole: “entro 60 giorni dall’arruolamento”, e comma 2 (“Gli
abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero
presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente,
potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre
dell’anno precedente alla chiamata alle armi.”); art. 3, comma 1,
limitatamente alle parole: “sentito il parere di una commissione circa
la fondatezza e la sincerita’ dei motivi addotti dal richiedente”;
art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “sentita, nei casi
di cui al quarto comma, la commissione prevista dall’articolo 4”], in
quanto – posto che il significato unitario del quesito referendario
consiste nell’eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il
riscontro sulla validita’ delle motivazioni degli obiettori di
coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerita’, e che da
tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro
sull’accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non
armato o al servizio sostitutivo civile – indipendentemente da ogni
valutazione circa le conseguenze dell’eventuale approvazione popolare
della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento
di qualificazione giuridica della pretesa dell’obiettore di coscienza,
nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne
residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento,
una volta effettuato il ‘referendum’ con esito positivo, deriverebbero
come effetto di sistema da un’operazione in se stessa conforme alla
natura abrogativa dell’istituto previsto dall’art. 75 della
Costituzione.