Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 aprile 2012, n.28790/08

Il rifiuto dell’autorità giudiziaria di rinviare la data di una
udienza fissata in coincidenza di una festività religiosa ebraica non
viola dell’art. 9 CEDU. Così ha stabilito la  la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo nel caso Sessa Francesco contro Italia, non ancora
definitivo.
Nella fattispecie il giudice italiano aveva fondato il rifiuto di
rinvio in base a quanto stabilito dal codice di procedura penale che
ammette il rinvio dell’udienza concernente la produzione di prove solo
nei casi di assenza del pubblico ministero o del consiglio
difensivo. La Corte europea ha ritenuto che la decisione del giudice
italiano non viola il diritto del ricorrente di manifestare la propria
fede:perché non in discussione se il ricorrente fosse stato o meno in
grado di rispettare i suoi doveri religiosi; perché, egli avrebbe
dovuto conoscere che la sua istanza sarebbe stata rifiutata sulla base
della normativa vigente ed avrebbe potuto organizzarsi per essere
sostituito all’udienza in modo da osservare i suoi doveri
professionali. La Corte ha notato, inoltre, che il sig. Sessa non è
stato costretto a cambiare religione o non gli è stato proibito di
manifestare la sua religione o credenza, aspetti questi che
costituirebbero violazione del par. 1 dell’art.  9 CEDU.
Anche ammettendo una interferenza nel diritto del ricorrente ai sensi
dell’art. 9 § 1 CEDU, la Corte ha ritenuto che tale interferenza,
prescritta dalla legge, fosse giustificata dalla protezione dei
diritti e delle libertà altrui – ed in particolare del diritto
pubblico alla corretta amministrazione della giustizia – e dal
principio della ragionevole durata dei processi. L’interferenza,
secondo la Corte, ha rispettato il principio di proporzionalità tra
gli strumenti impiegati e gli obiettivi perseguiti. 

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In OLIR.it: traduzione in lingua italiana
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Legge 09 novembre 1998

Human Rights Act, 9 Novembre 1998. An Act to give further effect to rights and freedoms guaranteed under the European Convention on Human Rights; to make provision with respect to holders of certain judicial offices who become judges of the European Court of Human Rights; and for connected purposes. [9th November 1998] BE IT ENACTED […]

Convenzione 04 novembre 1950

“Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, 4 novembre 1950. (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998) I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa; Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea […]

Protocollo 13 maggio 2004, n.14

Consiglio d’Europa. “Protocollo n. 14 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controllo della Convenzione”, 13 maggio 2004. PROTOCOLE N° 14 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, AMENDANT LE SYSTEME DE CONTROLE DE LA CONVENTION Préambule Les Etats […]

Legge 15 dicembre 2005, n.280

Legge 15 dicembre 2005, n. 280: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 4 del 5 gennaio 2006) La Camera dei […]