Sentenza 03 aprile 2012, n.28790/08
Il rifiuto dell’autorità giudiziaria di rinviare la data di una
udienza fissata in coincidenza di una festività religiosa ebraica non
viola dell’art. 9 CEDU. Così ha stabilito la la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo nel caso Sessa Francesco contro Italia, non ancora
definitivo.
Nella fattispecie il giudice italiano aveva fondato il rifiuto di
rinvio in base a quanto stabilito dal codice di procedura penale che
ammette il rinvio dell’udienza concernente la produzione di prove solo
nei casi di assenza del pubblico ministero o del consiglio
difensivo. La Corte europea ha ritenuto che la decisione del giudice
italiano non viola il diritto del ricorrente di manifestare la propria
fede:perché non in discussione se il ricorrente fosse stato o meno in
grado di rispettare i suoi doveri religiosi; perché, egli avrebbe
dovuto conoscere che la sua istanza sarebbe stata rifiutata sulla base
della normativa vigente ed avrebbe potuto organizzarsi per essere
sostituito all’udienza in modo da osservare i suoi doveri
professionali. La Corte ha notato, inoltre, che il sig. Sessa non è
stato costretto a cambiare religione o non gli è stato proibito di
manifestare la sua religione o credenza, aspetti questi che
costituirebbero violazione del par. 1 dell’art. 9 CEDU.
Anche ammettendo una interferenza nel diritto del ricorrente ai sensi
dell’art. 9 § 1 CEDU, la Corte ha ritenuto che tale interferenza,
prescritta dalla legge, fosse giustificata dalla protezione dei
diritti e delle libertà altrui – ed in particolare del diritto
pubblico alla corretta amministrazione della giustizia – e dal
principio della ragionevole durata dei processi. L’interferenza,
secondo la Corte, ha rispettato il principio di proporzionalità tra
gli strumenti impiegati e gli obiettivi perseguiti.
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In OLIR.it: traduzione in lingua italiana
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