Sentenza 23 febbraio 2010
L’importanza del principio di laicità per il sistema democratico
turco può giustificare i limiti previsti dalla legge all’esposizione
di simboli religiosi nello spazio pubblico. Tuttavia, una simile
limitazione non risulta convincente quando vieta a singoli cittadini
di portare indumenti religiosi, anche in luogo pubblico, facoltà che
deriva dal diritto di libertà religiosa ex art. 9 CEDU. Nel caso di
specie, i ricorrenti (appartenenti al gruppo religioso denominato
Aczimendi tarikatÿ) si stavano recando ad una cerimonia religiosa
indossando un costume tradizionale (tunica, cappello e bastone);
processati per aver violato le norme antiterrorismo, si erano
presentati in tribunale indossando i medesimi simboli religiosi,
questa volta al di fuori di un contesto cultuale, e condannati. La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto non giustificata la
restrizione dell’espressione religiosa dei ricorrenti, poiché si
trattava di semplici cittadini che indossavano simboli religiosi, e
non tanto di un esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni
pubbliche, caso, quest’ultimo, nel quale la laicità può prevalere
sul diritto di manifestare la propria religione. I
ricorrenti, inoltre, non stavano agendo da funzionari pubblici, né
hanno rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico, né hanno
compiuto atti di proselitismo esercitando pressioni sui passanti.