Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2016, n.123

Corte costituzionale, sentenza 23 settembre 2016, n. 123: "Illegittimità della norma che non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario […]

Sentenza 11 gennaio 2013, n.6

E’ inammissibile il ricorso del padre che, in sede di impugnazione
della sentenza di affidamento esclusivo del minore alla madre, affermi
il mancato approfondimento – da parte del Tribunale di merito – in
ordine al fatto se la famiglia affidataria del minore, composta da due
donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il
profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del figlio
“in relazione ai diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione” e
al diritto del minore ad essere educato “secondo i principi
religiosi di entrambi i genitori” (essendo il padre musulmano). Nel
caso di specie, infatti, il ricorrente si è limitato – a giudizio
della Corte adita – a fornire una sintesi del motivo di gravame in
questione, dalla quale non risulta tuttavia alcuna specificazione
circa le concrete ripercussioni negative per la crescita del minore
derivanti da tale ambiente familiare. In tale modo, dunque, si dà per
scontato – afferma la Suprema Corte – ciò che invece è da
dimostrare, ossia la dannosità di quel particolare contesto per la
crescita e lo sviluppo del bambino.

Sentenza 15 marzo 2012, n.4184

La diversità di sesso dei nubendi è — unitamente alla
manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in
presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante – secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, requisito minimo
indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto
giuridicamente rilevante (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1808 del
1976, 1304 del 1990 cit., 1739 del 1999, 7877 del 2000).
Questo requisito – pur non previsto in modo espresso né dalla
Costituzione, né dal codice civile vigente (a differenza di quello
previgente del 1865 che, nell’art. 55 ad esempio, stabiliva, quanto
al requisito dell’età: «Non possono contrarre matrimonio l’uomo
prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia
compiuto gli anni quindici»), né dalle numerose leggi che,
direttamente o indirettamente, si riferiscono all’istituto
matrimoniale — sta tuttavia, quale ‘postulato’ implicito, a
fondamento di tale istituto, come emerge inequivocabilmente da
molteplici disposizioni di tali fonti e, in primo luogo, dall’art.
107, primo comma, cod. civ. che, nel disciplinare la forma della
celebrazione del matrimonio, prevede tra l’altro che l’ufficiale
dello stato civile celebrante «riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» (si veda
anche l’art. 108, primo comma).
— Pertanto — sul piano delle norme, di rango primario o
sub-primario, applicabili alla fattispecie in prima approssimazione
—, alla specifica questione, consistente nello stabilire se due
cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto
matrimonio all’estero, siano, o no, titolari del diritto alla
trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato
civile italiano, deve darsi, in conformità con i su menzionati
precedenti di questa Corte, risposta negativa.
Al riguardo, deve essere infine precisato che, nella specie,
l’intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua
contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
n. 396 del 2000, ma dalla previa e più radicale ragione,
riscontrabile anche dall’ufficiale dello stato civile in forza delle
attribuzioni conferitegli, della sua non riconoscibilità come atto di
matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò che,
conseguentemente, esime il Collegio dall’affrontare la diversa e
delicata questione dell’eventuale intrascrivibilità di questo
genere di atti per la loro contrarietà con l’ordine pubblico.
 

Ordinanza 14 gennaio 2010, n.7

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma terzo della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in
cui, in caso di convivenza more uxorio, condiziona – a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
con la sentenza n. 404 del 1988 – la successione nel contratto di
locazione del convivente, rimasto ad abitare l’immobile locato, alla
presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. A questo
proposito si deve infatti ricordare la profonda diversità che
caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale
e la conseguente impossibilità di una automatica parificazione delle
due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i
rispettivi regimi. Tali considerazioni valgono anche in relazione alla
comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la
cessazione di quella senza prole, trattandosi di situazioni del tutto
disomogenee rispetto alle quali non è invocabile il principio di
eguaglianza.

Convenzione 07 maggio 2008

Explanatory Report I. The European Convention on the Adoption of
Children (revised) was prepared, within the framework of the Council
of Europe, by a Working Party of the Committee of Experts on Family
Law (hereinafter the “CJ FA”), under the authority of the European
Committee on Legal Cooperation (hereinafter the “CDCJ”). Following
its examination and adoption by the Committee of Ministers of the
Council of Europe during its 118th Session (7 May 2008), the
Convention will be opened for signature on [november 2008]. (omissis)

Sentenza 22 maggio 2008, n.20647

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia
non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia
commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il
richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla
“famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone
tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano
sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia
di fatto”. Una consolidata giurisprudenza della Corte richiede
soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia
pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di
reciproca assistenza e protezione (cfr., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n.
21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7
dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Sentenza 27 agosto 2007, n.2786

La famiglia anagrafica è nozione ben distinta da quella di famiglia
c.d. “nucleare” o “civile”, ossia composta da persone unite in
matrimonio con effetti civili riconosciuti, con la conseguenza che la
famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono anche non
coincidere. Secondo l’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989, infatti,
“agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune”. La distinzione concettuale tra
famiglia nucleare e famiglia anagrafica è stata in particolare
ribadita dal Consiglio di Stato, Sez. V, (sentenza 13 luglio 1994 n.
770), che evidenziato come mentre la famiglia anagrafica è istituto
giuridico esclusivamente finalizzato alla “raccolta sistematica
dell’insieme delle posizioni” relative alle persone che hanno
fissato nel Comune la propria residenza (cfr. art. 1 D.P.R. 223 del
1989 cit.), la nozione giuridica di famiglia “nucleare” , ossia
componibile da genitori e da figli, risulta presupposta e tutelata nel
nostro ordinamento interno dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., dagli artt.
144 e 146 c.c. e dall’art. 570 c.p., e – sotto il profilo della
necessaria conformazione dell’ordinamento medesimo “alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute” (lo ius gentium
richiamato dall’art. 10, primo comma, Cost.) – anche dall’art. 12
della predetta Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
dall’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948, nonché dall’art. 10 del Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali reso a sua volta esecutivo
nell’ordinamento italiano con L. 25 ottobre 1977 n. 881. Ciò
rilevato, occorre sottolineare che se – da un lato – l’art. 33,
comma 1, del D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 dispone che
“l’Ufficiale dell’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia
richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati
concernenti la residenza e lo stato di famiglia”, dall’altro, il
comma 2 dello stesso articolo dispone che “ogni altra posizione
desumibile dagli atti anagrafici, […] può essere attestata o
certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di
pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del
Sindaco”. In questo senso, l’Amministrazione Comunale può,
mediante propri provvedimenti di carattere generale conseguenti ad una
valutazione degli spazi di discrezionalità ad essa lasciati liberi
dalla sovrastante disciplina di fonte statuale, impiantare nel proprio
ambito territoriale un “sistema” finalizzato ad attestare,
integrando con propri modelli la modulistica anagrafica standard
predisposta dall’Amministrazione Statale, la sussistenza di una
famiglia anagrafica costituita da persone legate da vincoli affettivi,
così come liberamente dichiarata dai medesimi interessati all’atto
della costituzione ovvero della variazione della famiglia medesima.
Tuttavia, la dichiarazione resa in ordine alla sussistenza di vincoli
affettivi quale presupposto per la formazione di una famiglia
anagrafica non può essere oggettivamente riscontrata dall’Ufficiale
d’anagrafe e non può – quindi – che essere rimessa alla
dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficiale medesimo al
momento della costituzione ovvero del subentro della famiglia
anagrafica. Di qui, la conseguenza che la sussistenza dei vincoli in
questione non può, di per sé, formare oggetto di certificazione
anagrafica da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, e dell’art. 35 del D.P.R. 223 del 1989, ma
può soltanto essere attestata dalla Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 33, comma 2, del medesimo D.P.R., sulla scorta della
stessa dichiarazione di colui che l’ha resa e che l’ha poi
confermata al momento della richiesta della relativa attestazione (Nel
caso di specie, la Corte adita ha ritenuto illegittimi i moduli
anagrafici predisposti dal Comune resistente, in quanto generanti il
possibile rischio di confusione tra il concetto di famiglia
“anagrafica” e di famiglia “nucleare”, nonchè in particolare il
modello recante l’attestazione di iscrizione nell’anagrafe della
popolazione, quale famiglia anagrafica costituita da persone
coabitanti legate da vincoli affettivi, formulato in via del tutto
generica, inducendo così a scambiare tale attestazione per un vero e
proprio certificato anagrafico)

Sentenza 28 febbraio 2007

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato
riconosciuto, in più occasioni dalla giurisprudenza, in favore del
convivente more uxorio a seguito del decesso dell’altro convivente
(cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991). Non vi è
pertanto alcun motivo per negare il diritto, a determinate condizioni,
al risarcimento di tale danno non patrimoniale, allorché la
convivenza riguardi, oltre alla coppia, anche il figlio di uno dei due
conviventi, con cui l’altro, pur non essendo genitore, abbia
instaurato un solido legame affettivo.