Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 29 marzo 2013

I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.

Sentenza 18 marzo 2006, n.6078

La legislazione nazionale conosce l’adozione da parte del single:
trattasi dell’adozione “in casi particolari”, di cui all’art. 44 della
l. 184/1983 – che ha effetti limitati rispetto all’adozione
legittimante – o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, commi
4 e 5, della stessa legge. Solo in questi casi il legislatore
nazionale si è avvalso infatti della facoltà, rimessa agli stati
dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 e ratificata
dall’Italia con la l. 357/1974, di prevedere l’adozione da parte di
persone singole. Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma
pattizia non consente ai giudici italiani di concedere l’adozione di
minori a persone singole. Al contrario, il principio fondamentale è
quello, scaturente dall’art. 6 della l. 184/1983, secondo il quale
l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in
matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa:
principio applicabile – per effetto dell’art. 29-bis della stessa
legge introdotto dall’art. 3 della l. 476/1998 – anche alle adozioni
internazionali. Tuttavia, tali adozioni internazionali devono essere
ritenute ammissibili negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione
nazionale legittimante o quella in casi particolari. Questa esegesi,
se induce alla conclusione della possibilità per il single di
procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui
all’art. 44 cit., non può comunque certamente fondare il
riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da
parte di persona singola: ammissibilità, esclusa in via generale,
come si è già precisato, nell’adozione nazionale, alla stregua del
diritto vigente. In ogni caso resta fermo che il legislatore
nazionale, tanto più in presenza della disposizione convenzionale
sopra menzionata (art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967),
che a ciò lo facoltizza, ben potrebbe provvedere – nel concorso di
particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in
volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento
dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una
singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più
conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un
criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di
coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la
presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.

Progetto di legge 21 ottobre 2003, n.3296

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Franco Grillino, n. 3296 del 21 ottobre 2003: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire la possibilita` di optare per uno strumento regolativo pattizio piu` snello e leggero alle coppie che […]