Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 giugno 2014, n.170

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei
coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore; viene dichiarata, in via consequenziale,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma
6, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(che ha sostituito
l’art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall’art.
36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima ininfluente
variante lessicale, identicamente il contenuto), nella parte in cui
non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione
di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta,
comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore.