Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 ottobre 2007, n.1448/04

Il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e
l’insegnamento ai figli secondo le loro convinzioni religiose o
filosofiche, ex art. 2 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU,
risulta violato quando non è prevista una valida procedura di esonero
dall’insegnamento obbligatorio di etica e cultura religiosa nelle
scuole pubbliche. Nel caso di specie – poiché detto insegnamento
riguarda prevalentemente la cultura dell’Islam sunnita e non può
dirsi imparziale e rispettoso del pluralismo, valore centrale per la
scuola e l’educazione pubbliche – la Corte ritiene che debba essere
assicurato il diritto ad essere esonerati dalla partecipazione alle
lezioni di tale materia. Diritto che non è stato rispettato, poiché
la normativa turca consente di non avvalersi dell’insegnamento in
questione solo a due categorie di studenti di nazionalità turca
(coloro i cui genitori appartengano alla religione cristiana o
ebraica); inoltre, obbligando di fatto i genitori a rivelare le
proprie convinzioni religiose o filosofiche, essa non rispetta la
libertà religiosa.

Sentenza 04 marzo 2008, n.787/07

Il diritto all’obiezione di coscienza è compreso nel diritto di
libertà religiosa – sancito dall’art. 16 della Costituzione spagnola
– e può essere esercitato anche qualora non venga disciplinato
espressamente dalla legge. Nel caso di specie, è stato riconosciuto
legittimo l’esercizio dell’obiezione di coscienza dei genitori nei
confronti della partecipazione dei figli alle lezioni della materia
scolastica “Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”.
Quest’ultima, infatti, riguarda contenuti collegati con l’etica ed i
valori morali, e può dunque risultare in contrasto con le convinzioni
religiose dei genitori e con il diritto ad educare i figli
conformemente ad esse, come riconosciuto sia dalla Costituzione
spagnola (art. 27.3), sia dalla CEDU (art. 2 del 1° protocollo
addizionale).

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Autorizzazione 28 giugno 2007, n.3

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 3/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni”, 28 giugno 2007. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 196 del 24 agosto 2007 – Supplemento Ordinario n. 186) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data […]

Autorizzazione 28 giugno 2007, n.1

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 1/2007 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro”, 28 giugno 2007. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 196 del 24 giugno 2007 – Supplemento Ordinario n. 186) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. […]

Costituzione 1998

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADOR Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos […]

Legge regionale 09 ottobre 2006, n.20

Legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20: “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”. (da “Bollettino ufficiale della Regione Campania” n. 48 del 23 ottobre 2006) Art. 1. Oggetto e finalita’ 1. E’ disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l’affidamento, […]

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.