Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Pronuncia 05 febbraio 2018, n.BCV-17-102855

Secondo un giudice della Superior
Court of California, costringere un pasticciere, in contrasto con le
sue convinzioni religiose, a preparare una torta nuziale per un
matrimonio tra una coppia omosessuale costituisce una violazione del
primo emendamento, che tutela la libertà di espressione.

Come si legge nel documento:

"A wedding cake
is not just cake in Free Speech analysis. It is an artistic expression
by the person making it that is to be used traditionally as
centerpiece in the celebration of marriage."

Legge regionale 30 dicembre 2009, n.33

Regione Lombardia. Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ) CAPO III NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI Art. 67 (Oggetto e finalità) 1. Il presente capo disciplina le attività […]

Documento 09 novembre 2017

Secondo l’opinione dell'Avvocato Generale Evgeni Tanchev,
nella Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 sarebbe ravvisabile
una norma speciale elaborata per stabilire se le opinioni personali,
nello specifico quelle di matrice religiosa, possano
costituire un requisito essenziale, oltre che legittimo, per lo
svolgimento dell’attività occupazionale, in
considerazione dei principi morali dell’organizzazione religiosa
interessata.

Legge 19 aprile 2013, n.20

Sul sito del parlamento neozelandese il testo della legge con i link
alle norme modificate o abrogate:
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html

Sentenza 19 marzo 2013, n.536

Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un
servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio
di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du
Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune
limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al
diritto di libertà religiosa, quando necessario per la natura e il
contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell’asilo
privato “Baby Loup”, il regolamento interno vietava di indossare
simboli e capi d’abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale
risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto
dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità – che
giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli
religiosi – impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma
non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal
servizio pubblico (v. in questo senso anche la sentenza, emessa lo
stesso giorno, Mme X. c. Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6076]). Il
licenziamento della ricorrente, che aveva rifiutato di togliere il
velo, è perciò discriminatorio sulla base della religione e
illegittimo (Stella Coglievina).

Sentenza 19 marzo 2013, n.537

Non è discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano
l’appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro
dove si fornisce un servizio pubblico. Nel caso di specie, è
legittimo il licenziamento di un’impiegata musulmana che aveva
indossato il velo, considerata la natura e il contesto delle mansioni
svolte. La ricorrente, infatti, era dipendente di un ente che, pur
essendo di diritto privato, offriva un servizio pubblico; di
conseguenza prevedeva, nel regolamento interno, un divieto di portare
simboli religiosi, al fine di garantire la neutralità del servizio
pubblico. La tutela della laicità dello Stato e della neutralità del
servizio pubblico giustifica, quindi, la restrizione della libertà
religiosa dei dipendenti, tutelata in termini generali dagli articoli
L. 1121-1 e L. 1321-3del Code du travail. (Cfr. anche la sentenza,
emessa lo stesso giorno, Mme Fatima X. c. Association Baby Loup
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6077]) (Stella
Coglievina).

Autorizzazione 13 dicembre 2012, n.398

Autorizzazione n. 1/2012 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro – 13 dicembre 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) Registro dei provvedimenti n. 398 del 13 dicembre 2012   IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello […]