Sentenza 24 dicembre 1991, n.467
La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.