Sentenza 22 maggio 2008, n.20647
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia
non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia
commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il
richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla
“famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone
tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano
sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia
di fatto”. Una consolidata giurisprudenza della Corte richiede
soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia
pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di
reciproca assistenza e protezione (cfr., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n.
21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7
dicembre 1979, n. 4084, Segre).