Sentenza 06 febbraio 2009, n.1206
L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività
consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente
consente la conversione di tali permessi di soggiorno per
l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione,
tuttavia non può interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate
tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di
conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi
richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò nella
considerazione che la norma suddetta non contiene alcuna espressa
esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di
soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in particolare, per
quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per
motivi religiosi (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
cittadina indiana che, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi
religiosi, svolgeva attività lavorativa come infermiera
professionale, in base ad un regolare contratto di lavoro
subordinato).