Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 gennaio 2006

Se ed in quanto una autorizzazione di un superiore organo
ecclesiastico di controllo sia prevista come necessaria
dall’ordinamento canonico ai fini della stipulazione di un atto avente
ad oggetto la dismissione di beni patrimoniali, e tale necessità sia
recepita come condizione di efficacia del negozio dall’ordinamento
italiano, è chiaro che tale autorizzazione per esplicare tale
rilevanza deve avere un oggetto determinato e specifico, al cui
difetto non può sopperire la ricerca aliunde della prova del ritenuto
conseguimento dello stesso risultato di tutela dell’ente protetto.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.