Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 gennaio 2016, n.292

Dev’essere ritenuto illegittimo – e va pertanto caducato –
l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica
le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico “senza
fini di lucro”, quali destinatarie di contributi pubblici in via
prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi
dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie
“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”,
seguendo così il criterio “soggettivo –
formale” della natura giuridica dell’ente gestore,
anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”
– coerente con la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, e
con la giurisprudenza nazionale -, in base al quale il fine di lucro
della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le
caratteristiche, economico – commerciali, o meno,
dell’attività esercitata, e non, come detto, con la
natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto
stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per
scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione
di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi
quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure
possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre
utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati
dalla presenza di “lucro in senso oggettivo” ma
assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in
favore di amministratori o soci (c. d. “assenza di lucro
soggettivo”), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie
che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a
titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un
corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo
effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di
rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore
dell’esercizio di un’attività con modalità
commerciali.

Decreto legge 28 aprile 2009, n.39

D.L. 28 aprile 2009 n. 39: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 97 del 28 aprile 2009) (omissis) Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili […]

Schema di decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, 20 settembre 2007: “Schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamento recante norme, in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo I-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, […]

Circolare ministeriale 23 gennaio 2008, n.13

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale per lo Studente. Circolare 23 gennaio 2008, n. 13: “Contributi scuole paritarie anno scolastico 2007/2008 – Fondi assegnati dal Bilancio 2008 e modalità di pagamento”. Premessa La legge 24 dicembre 2007 n. 245 ha stanziato euro 534.961.417 per la partecipazione al sistema nazionale di istruzione delle […]

Sentenza 30 gennaio 2003, n.42

Si dichiara l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare
volto all’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell’art. 1
l. 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione), richiesta peraltro
dichiarata legittima, con ordinanza 9 dicembre 2002, dall’ufficio
centrale costituito presso la Corte di cassazione, con la
denominazione “Scuola privata: abrogazione di norme relative a
contributi statali e di norme agevolatrici in materia di personale
docente”. Il quesito referendario risulta infatti, in primo luogo,
intimamente contraddittorio, in quanto, con la richiesta di
abrogazione delle parole “e dalle scuole paritarie private”, si
propone lo scopo di espungere dal sistema nazionale di istruzione le
scuole paritarie, le quali, al contrario, continuerebbero a farne
parte integrante alla stregua della normativa più dettagliata,
contenuta nel medesimo art. 1, non toccata dal quesito: ne risulta in
tal modo investita la stessa “ratio” del quesito, giacché una volta
che il legislatore abbia istituito il sistema scolastico nazionale,
espungere da questo una categoria di scuole che, obbligate a
conformarsi ai prescritti standard qualitativi, restano invece
assoggettate al medesimo e comune regime richiesto dall’art. 33 comma
4 cost. ai fini della parità, risulta non solo contraddittorio ma
anche discriminatorio, non essendo concepibile, in un regime di
esclusione concettuale dal sistema nazionale quale è quello cui tende
la richiesta referendaria, una parità effettiva che non si riduca a
mera declamazione verbale, poiché le formulazioni di principio non
sono mai vuote e inutili proclamazioni, ma enunciati giuridici capaci
di immettere nell’ordinamento virtualità interpretative altrimenti
assenti e di ovviare alle eventuali imprecisioni o alle lacune in
questo riscontrabili. Il quesito referendario risulta altresì
disomogeneo, in quanto unifica oggetti rispetto ai quali la scelta
dell’elettore non può essere costretta in un solo quesito, quali, da
un lato, l’eliminazione dell’agevolazione che viene assicurata alle
scuole paritarie, consistente nel potersi avvalere anche delle
prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d’opera
professionale e, dall’altro, la preclusione del sostegno alle famiglie
degli studenti delle scuole statali e non statali, che deriva dal
rimborso della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione
scolastica.

Legge regionale 25 ottobre 2004, n.17

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 17: “Contributo straordinario per lo svolgimento del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale a Bari”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” n. 130 del 29 ottobre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: ARTICOLO 1 1. La Regione Puglia intende concorrere alla celebrazione […]