Sentenza 15 maggio 1998, n.465
I rapporti di lavoro con le Comunità ebraiche italiane, instaurati
precedentemente alla legge di recepimento dell’Intesa del 1989 e
successivamente proseguiti, sono qualificabili come rapporti di
diritto privato; la natura di persone giuridiche private di dette
Comunità emerge,infatti, dalla legge Legge n. 101 del 1989 e dalla
successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 259 del 25 maggio
1990, la quale – in particolare – ha dichiarato l’illegittimità delle
norme del R.D. n. 1731 del 1930, attributive della natura di ente
pubblico non economico alle Comunità ebraiche italiane. Da ciò
consegue l’obbligo per queste ultime, relativamente ai rapporti di
lavoro subordinato in atto, quand’anche sorti precedentemente alla
suddetta intesa, di provvedere al versamento dei contributi al fondo
di previdenza dei lavoratori dipendenti.