Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Rendiconto 05 luglio 2002

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985, circa l’utilizzo delle somme IRPEF pervenute all’ICSC e alla CEI nell’anno 2001”, 5 luglio 2002. L’articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all’autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di […]

Rendiconto 06 luglio 2005

Conferenza Episcopale Italiana: “Rendiconto, previsto dall’art. 44 della legge n. 222/1985, circa l’utilizzo delle somme IRPEF pervenute all’ICSC e alla CEI nell’anno 2004”, 6 luglio 2005. L’articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all’autorità statale competente il rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui […]

Sentenza 08 febbraio 2006, n.2757

Sussiste il diritto al ricongiunzione presso un’unica gestione di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria versata al Fondo di
previdenza per il clero dai sacerdoti secolari ed all’INPS dai
sacerdoti successivamente ridotti allo stato laicale, attesa la
riconducibilita’ dei sacerdoti e dei ministri di culto nell’ampia
categoria dei lavoratori dipendenti e autonomi esercenti libere
professioni, indipendentemente dallo svolgimento, o meno, delle
relative modalita’ lavorative all’interno dell’ordinamento canonico,
alla stregua del carattere obbligatorio dell’iscrizione al Fondo di
previdenza per il clero (art. 5, primo comma, legge n. 903 del 1973) e
di un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2 della legge n. 29 del
1979. Tale disposizione, in mancanza di un’espressa esclusione del
sistema previdenzia le di cui alla legge n. 903 del 1973, non e’
interpretabile in senso restrittivo, in modo da ritenere che i
sacerdoti secolari e i ministri di culto non cattolici non siano
ricompresi tra i destinatari del beneficio della ricongiunzione dei
periodi relativi al versamento di contributi al fondo di previdenza
per il clero, atteso che una diversa opzione interpretativa
comporterebbe dubbi di lgittimita’ costituzionale in relazione
all’art. 3 Cost. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a
dipendente della Camera dei Deputati gia’ iscritto, quale sacerdote
secolare, allo speciale fondo di previdenza per il clero).

Decreto ministeriale 14 aprile 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 14 aprile 2006: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 111 del 15 maggio 2006) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 […]

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Ordinanza 02 ottobre 2003, n.17087

La controversia instaurata da un dipendente dell’Associazione dei
Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta
(A.C.I.S.M.O.M.) per ottenere l’annullamento della revoca, disposta
dall’Associazione, della quattordicesima mensilità e dell’accollo dei
contributi previdenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice
italiano, poichè si tratta di una domanda che non coinvolge in alcun
modo aspetti relativi all’organizzazione dell’ente pubblico attraverso
cui opera lo Stato estero per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali.

Sentenza 08 luglio 2003, n.424

L’attività prestata presso le scuole pareggiate da parte degli
insegnanti è valutabile come titolo didattico ai fini dell’ammissione
alla partecipazione al concorso per l’insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, considerandosi privo di rilevanza
l’inadempimento degli obblgihi contributivi da parte delle scuole
stesse nei confronti degli insegnanti.

Sentenza 28 maggio 2002, n.4422

Non risulta essere valutabile, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di abilitazione all’insegnamento, disciplinata dall’art. 2,
quarto comma, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’attività
prestata dal gestore di una scuola privata.

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2915

L’art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che
erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime
convenzionale, si applica l’art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252, il
quale prevede l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ove detti enti non abbiano fine di
lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n.
797/1955.
Tale disposizione deve ritenersi operante anche relativamente a quegli
enti ecclesiastici, quali case di cura gestite da religiosi, che –
erogando dietro corrispettivo prestazioni assistenziali – realizzino
utili di gestione, laddove questi ultimi vengano destinati – secondo
quanto stabilito dallo statuto dell’ente stesso – al soddisfacimento
dei fini assistenziali e di beneficenza perseguiti.
Al riguardo occorre, dunque, sottolineare la differenza tra “avanzi di
gestione”, i quali non costituiscono “profitto”, bensì eventuale
superamento tra le “entrate” e le “uscite”, e “fine di lucro”.
L'”utile di gestione” delle case di cura predette costituisce,
infatti, non il fine della Congregazione, ma il mezzo per il
conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente,
complessivamente considerato, che – a differenza del comune
imprenditore, il quale è libero di destinare i profitti della sua
attività economica a propria discrezione – deve necessariamente
impiegare tali “profitti” gestionali al soddisfacimento di quei fini
assistenziali e di beneficenza perseguiti, libero soltanto di graduare
le priorità di intervento in tale ambito istituzionale.