Sentenza 14 gennaio 2002, n.5065
La garanzia, per la donna lavoratrice, del divieto di licenziamento
posto in essere a causa di matrimonio – operante, in forza della
presunzione legale di cui all’art. 1, comma 3, 9 gennaio 1963 n. 7,
quando esso sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti
di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale contemplate
nell’ultimo comma dello stesso art. 1, nel periodo compreso dalla
richiesta delle pubblicazioni ad un anno dalla celebrazione – non
viene meno durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia
della lavoratrice. La conseguenza è che è nullo, ai sensi della
citata legge speciale, il licenziamento della lavoratrice intimato dal
datore di lavoro nell’anno dalla celebrazione delle nozze, ancorché
motivato dal superamento del periodo massimo di comporto per malattia;
la persistente operatività del divieto di licenziamento per causa di
matrimonio durante la sospensione del rapporto di lavoro, in base
all’art. 2110 c.c., non comporta alcun effetto di sovrapposizione
delle tutele con prolungamento temporale del divieto di recesso, dato
che la garanzia di conservazione del posto di lavoro durante la
malattia e la previsione della nullità del licenziamento per causa di
matrimonio muovono su piani concettualmente distinti e rispondono a
finalità diverse, e che, pertanto, il divieto di licenziamento della
lavoratrice è destinato ad operare solo nel periodo determinato
dall’art. 1 della legge n. 7 del 1963, senza che sul decorso di esso
incida il comporto per malattia.