Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2000, n.5397

E’ illegittima la deliberazione n. 3423 del 30.7.1996 della Giunta
Comunale di Milano (“Provvedimenti per l’avvio delle attività
delle civiche scuole secondarie per l’anno 1996/1997”), nella
parte in cui stabilisce la vigenza dei contratti annuali dei docenti
di religione al 30 giugno 1997, piuttosto che al 31 agosto 1997 e
afferma il diritto alla ricostruzione economica e giuridica delle
posizioni lavorative delle interessate (con gli accessori di legge),
in relazione al citato termine contrattuale (31 agosto). La
particolare configurazione dello status del docente di religione
cattolica è connessa alla peculiarità dell’insegnamento, e non
alla scuola (statale ovvero civica) presso la quale questo
insegnamento viene svolto. Pertanto agli insegnanti di religione vanno
garantite le medesime garanzie, proprie degli altri docenti, assunti
con contratto a tempo indeterminato. Il previsto rinnovo automatico,
in assenza di cause ostative, della nomina sui posti disponibili, con
ogni conseguenza in termini di status, comporta, infatti, una
sostanziale equiparazione giuridica tra insegnanti di religione con
incarico annuale e docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.

Legge regionale 31 gennaio 2005, n.19

Toscana. Legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19: “Norme sul sistema regionale dei beni culturali”. (Da “Bollettino Ufficiale regione Toscana”, n. 8 del 7 febbraio 2005) Capo I – Disposizioni generali Art. 1 – Finalità 1. La regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto […]

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Delibera 27 marzo 1999, n.20

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 20 del 27 marzo 1999: “Alienazioni di beni” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999) La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata: La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico è, rispettivamente, […]