Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147
Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Art. 2 Reddito di
inclusione – ReI
"1. A decorrere dal 1° gennaio
2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito
denominato «ReI», quale misura unica a
livello nazionale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a
carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento
dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è
riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà,
come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo
3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio
economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una
componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di
cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di
cui all'articolo 6.
(…)"