Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” può trovare
ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia
rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della
buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario non può trovare ostacolo nell’ordine
pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile
dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’Appello (nel caso di specie, la Suprema Corte ha
rinviato nuovamente il giudizio dinnanzi alla Corte di appello, ai
fini della applicazione del sopra enunciato principio e per
l’accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni previste
dall’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della
legge n. 121 del 1985, non abrogato – secondo la Suprema Corte – dalla
legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, in quanto non idonea, in forza del
principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. a spiegare efficacia
sulle disposizioni dell’Accordo con protocollo addizionale del 1984,
le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia,
nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso
riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.)

Ordinanza 21 agosto 2007, n.17767

Ai fini della delibabilità delle sentenze ecclesiastiche,
costituiscono principi di ordine pubblico quelli che esprimono le
regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le
leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio (Corte Cost. 22
gennaio 1982 n. 18, Cass. Sez. Un. 20 luglio 1988, n. 4700 e 4701). Al
riguardo, tuttavia, deve tenersi conto anche della voluntas legis,
espressa con la stipulazione del Concordato, di dare riconoscimento,
nell’ordinamento italiano, ai vizi del consenso in relazione ai quali
l’ordinamento canonico, per la sua specialità, contiene una
disciplina particolare in ragione del suo fondamento religioso.

Regio decreto 11 maggio 2005

Regio decreto 11 maggio 2005: “Arrêté royal précisant la définition de la notion de « personnes qui vivent dans une communauté » en exécution de l’article 7, § 4, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées”. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, […]

Sentenza 10 marzo 1995, n.2787

Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11
febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e Santa Sede, ratificato e
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, deve escludersi la
legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della
sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del
matrimonio religioso da quest’ultimo contratto, anche nell’ipotesi
in cui tali eredi, sulla base delle norme del codice canonico, hanno
proseguito l’azione di nullità innanzi al giudice ecclesiastico ed
abbiano ottenuto la relativa pronuncia.