Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 luglio 1988, n.4700

La delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
di uno dei bona matrimonii, manifestata all’altro coniuge, deve
riteenrsi possibile, nella disciplina di cui agli art. 1 della l. 27
maggio 1929 n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 1982), anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda
proposta decorso più di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il
verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla
celebrazione stessa, a differenza di quanto affermato dall’art. 123
comma 2 c.c. in tema d’impugnazione del matrimonio per simulazione,
posto che entrambe tali norme, pur avendo carattere imperativo, non
configurano espressione di principi e regole fondamentali con le quali
la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del
matrimonio, non costituendo eprtando contrarietà con l’ordine
pubblico italiano.

Ordinanza 30 gennaio 2003, n.14

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 2 cost., la
q.l.c. dell’art. 116 c.c., nella parte in cui non prevede che lo
straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni
per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio paese ad
eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l’ordine
pubblico, in quanto il rimettente ha erroneamente valutato l’ambito
dei provvedimenti adottabili all’esito del procedimento di cui
all’art. 98 comma 2 c.c., escludendo la configurabilità di una
decisione autorizzatoria e omettendo di verificare una diversa
interpretazione della norma censurata, che ha invece considerato
isolatamente e senza riferirsi al contesto normativo in cui
l’applicazione della legge straniera è esclusa ove i suoi effetti
siano contrari all’ordine pubblico.

Sentenza 29 aprile 2002

Nel caso “Pretty v. the United Kingdom”, il diniego di autorizzazione
all’eutanasia mediante suicidio assistito non integra una violazione
di nessuno dei seguenti articoli della CEDU – Convenzione europea dei
diritti dell’uomo: art. 2 (diritto alla vita), art. 3 (divieto di
trattamenti e pene inumani o degradanti), art. 8 (rispetto della vita
privata), art. 9 (libertà di coscienza), art. 14 (divieto di
discriminazione).

Sentenza 22 marzo 1995, n.3314

Al fine della delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio del consenso
rappresentato dalla esclusione di uno dei “bona matrimonii”, la
situazione ostativa, di cui all’art. 797, n. 6 cod. proc. civ., per
pendenza davanti al giudice italiano di altra causa fra le stesse
parti con identico oggetto, non può discendere dalla proposizione
dinanzi a tale giudice di una generica domanda di accertamento della
“conformità del matrimonio alla legge italiana”, attesa
l’inidoneità della relativa istanza ad aprire un dibattito sulla
specifica questione della sussistenza o meno dell’indicato vizio*.

Sentenza 26 gennaio 1999

E’ ravvisabile il delitto di sequestro di persona nella condotta dei
genitori che, contrari alla scelta di vita della figlia maggiorenne,
suora novizia, in occasione d’una visita alla stessa, dopo averla
fatta salire in automobile, ve la trattengono contro la sua volontà
trasportandola in luogo diverso dal convento ove era ospitata secondo
la sua vocazione.

Sentenza 18 novembre 1993, n.422

La mancata estensione dell’esonero dal servizio militare, conseguente
alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a
coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi
diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun
motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della
funzione rieducativa della pena in quanto, – come la Corte ha gia’
affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a
coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo – rende
possibile la reiterazione della condanna fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta’). Deve
pertanto essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art.
8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non
prevede l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a
favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la
prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base
di motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della legge n. 772
del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel
comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt.
2, 19 e 21 Cost.