Sentenza 07 giugno 2007, n.13363
Costituisce acquisizione pacifica in giurisprudenza che, ove nel
giudizio di primo grado – quale si configura quello dinanzi alla Corte
di Appello funzionalmente competente a riconoscere l’efficacia nello
Stato delle sentenze ecclesiastiche – l’attore si sia costituito oltre
il termine fissato dall’art. 165 c.p.c., comma 1, ed il convenuto non
si sia costituito, deve essere disposta la cancellazione della causa
dal ruolo, ai sensi dell’art. 171 c.p.c., comma 1, con onere della sua
riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento.