Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 febbraio 2005, n.2243

Nell’ambito del procedimento volto al conferimento dell’incarico di
insegnante di religione cattolica da parte dell’autorità scolatica,
l’autorità ecclesiastica conserva, pur dopo l’avvenuto iniziale
riconoscimento dell’idoneità, poteri autonomi di valutazione, in sede
di conferimento dell’incarico annuale, sulle specifiche modalità
attraverso le quali l’insegnamento della religione cattolica è
destinato a spiegarsi, posto che queste ultime possono nella realtà
fattuale risultare oggettivamente incompatibili con le istituzionali
finalità dell’insegnamento religioso. Nella ripartizione delle
competenze che voglia rispondere alla logica di fondo riscontrabile
nell’intero articolato normativo sull’insegnamento della religione
cattolica non può infatti che attribuirsi – pur in un contesto volto
ad evitare qualsiasi riflesso negativo sull’organizzazione didattica
della scuola pubblica nel perseguimento delle sue finalità –
all’ordinario diocesano autonomia di poteri, non limitati al
riconoscimento dell'”idoneità” all’atto della nomina degli
insegnanti, ma estesi anche alle specifiche modalità attraverso le
quali annualmente (ed ora a seguito di contratti a tempo determinato,
stipulati ex art. 3, comma 10, della l. n. 186 del 2003) detto
insegnamento deve essere spiegato. In questa ottica possono pertanto
reputarsi ammissibili condotte dell’autorità scolastica che si
concretizzino in una piena adesione alle indicazioni dell’ordinario
diocesano, volte a privilegiare – come è avvenuto nel caso di specie
– esigenze di “continuità didattica”, ovvero ad impedire che
specifiche modalità risultino ostative alla funzionalità
dell’insegnamento o ancora ad agevolare una opportuna mobilità del
personale in relazione ad una “flessibilità degli organici” in
connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da
un regime di “facoltatività soggettiva”.

Circolare ministeriale 04 settembre 1998, n.374

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare n. 374 avente come oggetto: “Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare”, 4 settembre 1998. Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che l’insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifica gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate, né incide sulla determinazione dell’organico […]

Sentenza 22 ottobre 1999, n.390

Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale – sollevata
in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 5, primo comma, e 6
della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli
istituti medi d’istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica
ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
nella parte in cui da’ esecuzione all’art. 9, numero 2, di tale
Accordo; dell’art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), “laddove prevedono che la nomina degli
insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha
efficacia annuale, senza alcuna possibilita’ di essere inseriti
nell’organico dei docenti, e con possibilita’ di revoca ‘ad libitum’
dell’incarico”. Posto, infatti, che la lesione del principio di
eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati
di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul
presupposto che solo per i primi, nell’ambito del personale docente
della scuola, sia prevista la annualita’ dell’incarico; tale premessa
e’ inesatta sia relativamente all’assenza di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla
configurazione dell’assoluta precarieta’ degli insegnati di religione.
Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell’insegnamento per
incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato,
sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo
aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola
di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l’incarico annuale
degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano
le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico,
con le specificita’ ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera
(art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312).