Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 marzo 2007, n.21

L’esercizio del diritto di difesa costituisce una facoltà
dell’incolpato e non può trasformarsi ab extra in imposizione per il
soggetto che liberamente intenda sottrarsi all’iter disciplinare,
rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi
a ciò deputati.