Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 novembre 2002, n.514

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli art. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 31, comma 2, e 32
Cost., nella parte in cui permetterebbero al giudice tutelare,
chiamato ad autorizzare l’interruzione di gravidanza di una minorenne,
di porre in essere una condotta in conflitto con il diritto alla vita,
senza possibilità di sollevare obiezione di coscienza, poichè si
tratta di questione sostanzialmente identica ad altre già dichiarate
manifestamente inammissibili; si deve ribadire che il giudice “a quo”
non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la
decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla
responsabilità della donna, anche se minore di età, costituendo il
provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non
indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell’articolato
procedimento.

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.