Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 16 novembre 2005, n.5671/F32/H12

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. “Computo del voto dell’insegnante di religione cattolica negli scrutini finali. Nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti”, 16 novembre 2005. Prot. n. 5671/F32/H12 Venezia, 16 novembre 2005 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie del Veneto LORO SEDI e p. […]

Sentenza 03 novembre 2005, n.5528

Ai sensi del punto 2.7 dell’”Intesa tra autorità scolstica italiana
e Conferenza Episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche”, resa esecutiva dal d.P.R. n. 202
del 23 giugno 1990, il voto del docente di religione nello scrutinio
finale, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, senza
tuttavia per ciò perdere, secondo quanto già rilevato dalla
giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, sez. Lecce, I, 5 gennaio
1994, n. 5; Tar Toscana, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089), il suo
carattere decisionale e costitutivo della maggioranza (Nella caso di
specie, veniva accolto il ricorso presentato da un insegnante di
religione a cui era stato impedito in sede di consiglio di classe di
votare in ordine all’ammissione di uno studente alla classe superiore,
ritenuto a verbale che in tale caso specifico il voto si lmitasse a
divenire giudizio motivato, senza entrare nel punteggio).