Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n.41

O.M. 5 maggio 2012, n. 41: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012. Ordinanza Ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento […]

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Ordinanza ministeriale 05 maggio 2010, n.44

Per approfondire in OLIR.it:
TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici”.
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
O.M. 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”

Ordinanza ministeriale 09 marzo 1995, n.80

Ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80: “Scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado”. (omissis) Art. 37 – Disposizioni generali l . Ai sensi dell’ art. 309, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli […]

Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n.30

O.M. 10 marzo 2008, n. 30: “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008” (omissis) Art. 8 – CREDITO SCOLASTICO […] 13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a […]

Ordinanza 08 settembre 2004, n.325

Il voto espresso dal docente di religione, ove determinante, si
trasforma in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini
della votazione finale.