Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 21 dicembre 2005, n.5

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 5/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”, 21 dicembre 2005. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 3 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la […]

Autorizzazione 21 dicembre 2005, n.4

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti”, 21dicembre 2005. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 3 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. […]

Autorizzazione 21 dicembre 2005, n.2

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”, 21 dicembre 2005. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 2 del 3 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 1) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data […]

Direttiva 11 febbraio 2005, n.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Direttiva 11 febbraio 2005, n. 1: “Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica […]

Sentenza 26 giugno 2002, n.282

La pratica terapeutica si pone all’incrocio fra due diritti
fondamentali della persona malata: quello ad essere curato
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e
quello ad essere rispettato come persona, nella propria integrità
fisica e psichica; in particolare, tale diritto – secondo quanto
previsto dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, Cost. – si pone
come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono
essere imposti per legge – come obbligatori – a tutela della salute
pubblica. Inoltre, salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri
costituzionali, non è – di norma – il legislatore a poter stabilire
direttamente quali siano i trattamenti terapeutici ammessi, con quali
limiti e a quali condizioni, posto che la pratica dell’arte medica
si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in
continua evoluzione; la regola di fondo in questa materia é pertanto
costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che –
sempre con il consenso del paziente – opera le scelte professionali
basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Ciò non
significa che al legislatore sia senz’altro preclusa ogni
possibilità di intervento; tuttavia, un eventuale provvedimento,
concernente il merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla
loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura
discrezionalità politica dello stesso legislatore, ma deve bensì
originarsi dall’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica
dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali, acquisite tramite istituzioni e organismi, di norma
nazionali o sovranazionali, a ciò deputati. (Nel caso di specie,
l’intervento regionale contestato dal Governo non si fondava su
specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, verificate da parte
degli organismi competenti, ma si presentava come una scelta
legislativa autonoma, avente scopo cautelativo in attesa di futuri
accertamenti compiuti dall’autorità sanitaria nazionale).

Decreto ministeriale 25 gennaio 2001

Ministero della Sanità. Decreto 25 gennaio 2001: “Caratterisitiche e modalità per la donazione del sangue e degli emocomponenti”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 78 del 3 aprile 2001) (Omissis) Titolo III TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI (Omissis) Art. 12. Consenso informato del ricevente Il ricevente la trasfusione di sangue o […]

Legge 28 marzo 2001, n.145

Legge 28 marzo 2001, n. 145: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biotecnologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. […]

Regolamento 24 febbraio 2005

Collegio Eurojust e Consiglio. Disposizioni del regolamento interno dell’Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali. Testo adottato all’unanimità dal collegio dell’Eurojust nella riunione del 21 ottobre 2004 e approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2005 (Da “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” n. C 68 1 del 19 marzo 2005) TITOLO IDEFINIZIONI Articolo 1 […]

Deliberazione 16 giugno 2004, n.2

Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione 16 giugno 20004, n. 2: “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 190 del 14 agosto 2004, Supplemento Ordinario n. 141) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI […]

Sentenza 05 gennaio 1999

L’art. 831, comma 2 c.c dispone che gli edifici destinati
all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartenenti a
privati, non possono essere sottratti a tale destinazione neppure per
effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che li riguardino; nell’assenza
di norme di legge in proposito, la giurisprudenza maggioritaria
ritiene che la suddetta disposizione contenga un rinvio formale al
diritto canonico, le cui norme in materia producono dunque effetti
nell’ordinamento civile e devono essere applicate da tutti gli
organi dello Stato.
Pertanto, nel caso di specie, le chiese destinate all’esercizio del
culto cattolico non possono essere concesse in uso, dall’autorità
comunale, per il culto vetero-cattolico senza uno specifico accordo
con l’autorità ecclesiastica cattolica competente, a nulla
rilevando, sul punto, il maggiore o minore uso da parte di
quest’ultima del luogo sacro in questione.
E’ inoltre manifestamente infondata, al riguardo, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 831 c.c., per violazione degli
artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., in quanto la destinazione di un
edificio all’esercizio pubblico del culto cattolico non pone in
discussione nè limita il diritto – tutelato dalla Carta
costituzionale – delle altre Confessioni di professare la propria fede
religiosa, di farne propaganda e di esercitare in privato e in
pubblico il culto.