Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 16 gennaio 2009

La figura dell’amministratore di sostegno, introdotta nel 2004, è
finalizzata a valorizzare la volontà del beneficiario che, dopo avere
consapevolmente espresso i voleri inerenti ogni aspetto (non solo
patrimoniale) della propria esistenza, tema di non essere in grado di
autodeterminarsi e quindi di poterli attuare direttamente. Per questi
motivi, tale soggetto vuole che l’amministratore si esprima per lui,
facendo eseguire le direttive dettate nel tempo in cui era
perfettamente capace. Il nuovo istituto non consente, dunque, una
sovrapposizione della decisione dell’amministratore a quella
liberamente manifestata dall’interessato, sia in prossimità del
trattamento, sia in previsione dello stesso, ma è al contrario la
garanzia offerta dall’ordinamento della certezza che le scelte
fondamentali di vita della persona siano pienamente attuate anche per
il caso di perdita della capacità intellettiva, nel rispetto
ovviamente dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico.
L’amministratore di sostegno non potrà pertanto sostituire la
propria decisione a quella manifestata dal beneficiario, essendo i
suoi compiti limitati a verificare che i desideri e le aspirazioni dei
quest’ultimo (definiti nelle c.d. “direttive anticipate”) siano
effettivamente osservati (nel caso di specie, veniva accolto il
reclamo contro il decreto del Giudice tutelare, di diniego
dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte
dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del
paziente – si veda in OLIR: Tribunale Civile di Cagliari. Decreto 4
novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4836&prvw=1]).

Decreto 01 aprile 2009

Tribunale Civile di Roma. Sezione I bis. Decreto 1° aprile 2009: “Richiesta di nomina di un amministratore di sostegno e difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE I BIS UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE Il giudice tutelare, dott.ssa Chiara Giammarco ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento […]

Sentenza 07 ottobre 2008

La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine
pubblico italiano nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla
cd. riserva mentale, ossia sulla unilaterale esclusione da parte di
uno dei coniugi, di taluno dei bona matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996;
n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189 del 1991), salvo il consenso
esplicito o implicito alla delibazione da parte dell’altro coniuge
(Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza unilaterale
fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge,
ovvero che questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure che non
l’abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Ne deriva
che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo
matrimoniale, viziante il consenso negoziale di uno dei coniugi,
occorre anzitutto verificare, ai fini della delibazione, se essa sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, ovvero sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero sia stata comunque conosciuta o
conoscibile da parte di questi. In ogni caso, comunque, nell’ipotesi
in cui il coniuge, che ignorava il vizio del consenso dell’altro,
proponga egli stesso la domanda di esecutorietà, allegando la
simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di ordine
pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza
ecclesiastica, non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell’ordine
pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge che detta tutela
respinga, invocandola anzi in senso contrario.

Sentenza 15 gennaio 2009, n.814

La dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza
ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario
per esclusione del “bonum prolis”, nella ipotesi in cui detta
intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata
dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico,
nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra
i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di
diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto
all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di
quest’ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono
l’istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n.7128 del 1982;
Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del
1988).

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Ordinanza 06 febbraio 2008, n.2656

Il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed
alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il
principio di libertà dell’insegnamento dettato dall’art. 33 della
Cost. e con quello di obbligatorietà dell’istruzione inferiore. E’
pertanto ravvisabile un potere dell’amministrazione scolastica di
svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e
di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche
eventualmente contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla
famiglia senza che alle opzioni didattiche così assunte sia
opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.

Sentenza 01 febbraio 2008, n.2467

In presenza della dichiarata esclusione di uno o più dei bona
matrimonii, quale causa di nullità del matrimonio concordatario,
l’accertamento rimesso al giudice italiano, della conoscenza o della
conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe
della relativa riserva, deve essere condotto sul fondamento degli
elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico. Il
contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della
delibazione quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non
gli pone alcun obbligo di applicare i principi enunciati in tema di
prova della simulazione; ciò in considerazione non soltanto della
totale autonomia di valutazione del giudice italiano rispetto a quello
ecclesiastico, ma anche del fatto che il tema rispettivo dei due
giudizi non coincide, giacchè il primo è diretto ad accertare la
sussistenza della voluntas simulane di un coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo, affatto irrilevante nella disciplina
canonica del matrimonio, della conoscenza o conoscibilità della
riserva unilaterale.

Sentenza 02 agosto 2007, n.16999

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi,
di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto
conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della
propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su
una simulazione unilaterale non conosciuta, nè conoscibile, la
delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà
con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso
l’essenziale principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass.
14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). (Nel caso di specie, la
Corte d’appello nell’affermare che la sentenza di primo grado del
giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che
consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a
conoscenza della sposa o che questa potesse, con l’ordinaria
diligenza, esserne informata, trascurava altresì le dichiarazioni dei
testi al riguardo, riportate dalla sentenza ecclesiastica).