Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 novembre 2018, n.207/2018

La Corte Costituzionale ha rinviato all’udienza pubblica del 24
settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata nell'ambito della
vicenda Cappato. Laddove infatti, come nella specie, la soluzione del
quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto
bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica
collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni
opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un
verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati
costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare
possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente
rilevanti sul piano costituzionale. 

Legge 08 luglio 2016, n.11/2016

Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Legge 28 giugno 2018, n.16/2018

Si ringrazia per
la segnalazione del documento la Professoressa Adoración Castro
Jover dell'Università del País Vasco.

Legge 22 giugno 2018, n.5/2018

Si ringrazia per
la segnalazione del documento la Professoressa Adoración Castro
Jover dell'Università del País Vasco.

Sentenza 30 maggio 2018, n.465

Si ringraziano gli avv. Lucio Marsella e Marcello
Rifici, nonché il dott. Federico Papini per la
segnalazione del documento e per la redazione della nota a sentenza
qui pubblicata (nota a sentenza)

"Non esiste (…) nel nostro ordinamento un soccorso di
necessità cosiddetto creativo, che (…) possa travalicare la
contraria volontà dell'interessato, posto che il perimetro
della scriminante dello stato di necessità (…) è
rigidamente circoscritto all'ipotesi in cui il paziente non sia in
grado – per le sue condizioni – di prestare il proprio dissenso o
consenso, come pure chiarito dalla costante giurisprudenza di
legittimità. Invero, l'urgente necessità terapeutica
può rilevare solo in caso di paziente in stato di incoscienza,
trovando i poteri e i doveri del medico unico fondamento nel consenso
del paziente, mai sacrificabile: il medico non può dunque
imporre il trattamento sanitario da lui ritenuto salvifico a chi
consapevolmente e lucidamente lo rifiuti"   

Legge 22 dicembre 2017, n.219

"Art. 4
Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi
e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, puo', attraverso le DAT,
esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti
sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresi' una persona di
sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che
e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata
una copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla
nomina con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione
del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle
volonta' del disponente. In caso di necessita', il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie
non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo
3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio
dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro,
ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti
dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT
possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla
revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due
testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia
delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro
inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la
liberta' di scegliere se darne copia o indicare dove esse
siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare
della possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet."

Decreto 16 luglio 2016

Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).


[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]