Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 novembre 2003, n.16626

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con
riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è
tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto
fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito
specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo,
quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il
consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno.