Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 dicembre 2007

Il disposto della L. n. 898 del 1970, art. 9, e successive
modificazioni, prevede la modificabilità delle sentenze di divorzio
in relazione alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, intesi come
circostanze che abbiano alterato l’assetto economico fra le parti, o
di relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state
impeditive della emanazione della sentenza di divorzio e
dell’attribuzione dell’assegno, le quali non sono idonee ad incidere
sul giudicato se non nei limiti in cui sono utilizzabili attraverso il
rimedio della revocazione.

Sentenza 07 giugno 2007, n.13363

Costituisce acquisizione pacifica in giurisprudenza che, ove nel
giudizio di primo grado – quale si configura quello dinanzi alla Corte
di Appello funzionalmente competente a riconoscere l’efficacia nello
Stato delle sentenze ecclesiastiche – l’attore si sia costituito oltre
il termine fissato dall’art. 165 c.p.c., comma 1, ed il convenuto non
si sia costituito, deve essere disposta la cancellazione della causa
dal ruolo, ai sensi dell’art. 171 c.p.c., comma 1, con onere della sua
riassunzione entro un anno dal relativo provvedimento.

Sentenza 29 novembre 2007, n.24950

Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario e
quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che
il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza
del primo ed in attesa della sua definizione, posto che trattasi di
procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi,
tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio
eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2001, n. 11751; Cass., Sez.
1^, 25 maggio 2005, n. 11020).

Sentenza 03 novembre 2006, n.1785

La nullità del matrimonio, pronunziata in applicazione del punto n. 3
del canone 1095, si riferisce ad ipotesi in cui il soggetto, pur
volendo il matrimonio ed essendo in grado di sufficientemente
comprenderne gli obblighi essenziali, non è, tuttavia, in grado di
adempierli. In tali ipotesi, è’ irrilevante la mancata opposizione
del coniuge, innanzi al Tribunale ecclesiastico, alla pronunzia di
nullità, ai fini del diritto al risarcimento del danno (Nel caso di
specie, la nullità del matrimonio era stata dichiarata dal giudice
ecclesiastico per la accertata “incapacità” e/o “impossibilità” di
“assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”, da parte di
soggetto tossicodipendente).

Sentenza 18 maggio 2007, n.11654

Il giudicato formatosi nel giudizio di cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario non preclude la dichiarazione di
efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in
quanto tale giudicato non spiega alcun effetto sul punto della
esistenza e validità del vincolo matrimoniale (salvo che la relativa
questione sia stata espressamente sollevata dalle parti e dunque
decisa necessariamente con efficacia di giudicato – trattandosi di
questione di status – ai sensi dell’art. 34 c.p.c)

Sentenza 05 settembre 2006

L’esercizio della libertà religiosa ed il diritto di associazione
sono tra gli elementi essenziali di una società democratica, in
regime di pluralismo. La libertà religiosa, sebbene attenga in primo
luogo alla dimensione della coscienza individuale, implica anche la
possibilità di professare il proprio credo in forma associata. La
libertà di costituire un ente o una associazione a questo fine non
può essere sottoposta a limiti diversi da quelli previsti dalla
Convenzione; la negazione della registrazione di un’associazione
religiosa è da considerarsi, perciò, una violazione sia dell’art.
9 CEDU (libertà religiosa), sia dell’art. 11 (diritto ad associarsi
pacificamente e senza l’interferenza dello Stato). Nel caso di
specie, il governo russo sottolineava due motivazioni che avrebbero
portato al diniego della registrazione. La prima concerneva il fatto
che l’associazione in questione era un nucleo di un’associazione
non russa. La Corte afferma, però, che questa motivazione configura
una discriminazione in base alla nazionalità nell’esercizio del
diritto di libertà religiosa. La seconda motivazione riguardava la
natura delle attività svolte dall’associazione e la sua struttura.
Secondo le autorità russe, alla “Salvation Army” era stata negata la
registrazione come associazione religiosa in quanto essa presentava i
caratteri di un’organizzazione para-militare (in particolare, i suoi
membri indossavano in pubblico divise di tipo militare, ecc.) e la
natura delle sue attività non risultava conforme alla religione
cristiana evangelica che essi affermavano di rappresentare. La Corte
ritiene, al contrario, che uno Stato non debba interferire
nell’organizzazione interna di un’associazione religiosa,
determinando gli elementi che possono essere considerati rispondenti
alle finalità religiose di un credo. Secondo la Corte le
caratteristiche dell’attività e della struttura della Salvation
Army sono da considerarsi espressioni della libertà religiosa,
compatibili con le caratteristiche di una società democratica e tali
da non giustificare una limitazione dei diritti stabiliti dagli artt.
9 e 11 della CEDU.

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.

Sentenza 04 marzo 2005, n.4795

La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata
in giudicato non impedisce la successiva delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, purchè le parti nel
giudizio di divorzio non abbiano introdotto esplicitamente questioni
concernenti l’esistenza e la validità del vincolo. La dichiarazione
di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica
non travolge, in ogn caso, il capo della sentenza relativo
all’assegno di mantenimento.

Sentenza 12 aprile 2006

Nei casi in cui il fondatore-capostipite non manifesti la volontà di
limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di
utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, il sepolcro si intende
destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla
sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai
rispettivi coniugi.

Orden ministerial 06 marzo 2006, n.644

Ministerio de Justicia. Orden de 6 de marzo, sobre aclaración de la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia. Artículo primero. Objeto. Esta Orden tiene por objeto aclarar el alcance práctico de la adecuación terminológica a la Ley 13/2005, de 1 de […]