Parere 24 febbraio 1993, n.105
L’istanza di autorizzazione all’acquisto di un bene oggetto di
proposta di donazione che non è stata contestualmente accettata dal
legale rappresentante dell’ente ecclesiastico beneficiando, pur
potendo essere identificata con l’atto di accettazione, non
perfeziona il contratto di donazione se non combinandosi con la
proposta, giusta il disposto dell’art. 782 c.c.. Per il principio
desumibile a contrario dall’art. 1330 c.c., la proposta viene meno
con la morte del proponente, eliminando il presupposto
dell’accettazione. La “conferma” della donazione da parte del
coniuge superstite, nonché postulare la nullità della donazione
stessa, è inidonea a spiegare qualsiasi efficacia poiché difetta la
stessa fattispecie negoziale della liberalità. Il principio di
irrevocabilità illimitata delle proposte di donazione dirette ad enti
ecclesiastici posto dall’art. 11 l. 27 maggio 1929 n. 827, è stato
superato dall’art. 782, ultimo comma, c.c., in base al quale
l’irrevocabilità è limitata al periodo di un anno.
L’irrevocabilità temporanea della proposta non equivale a
irrevocabilità oltre il decesso dell’autore.