Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.727

La giurisprudenza ha più volte chiarito come – in seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 – l’accertamento
della natura pubblica o privata delle IPAB regionali e infraregionali
già esistenti vada effettuato anche direttamente dal Giudice sulla
base dei criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che ha
stabilito gli specifici presupposti cui avere riguardo. In proposito
è stato, inoltre, precisato (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 29 marzo
1989 n. 1545) che l’accertamento della natura privata di detti enti
venga effettuato dal Giudice sulla base dei seguenti indici di
riconoscimento, fra loro alternativi: la costituzione dell’Ente da
parte di soggetti privati o religiosi; un patrimonio composto, anche
in parte, da fondi di provenienza privata; la nomina (anche solo in
parte) privata dei membri degli organi direttivi dell’Ente;
l’irrilevanza della denominazione assunta dagli Enti e della stessa
volontà dei loro organi direttivi (cfr., Cass., SS.UU., 7 maggio 1998
n. 4631; 3 dicembre 1990 n. 11564).

Sentenza 25 settembre 2003, n.2915

In base all’articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gli
istituti, enti e ospedali che eroghino prestazioni del Servizio
sanitario nazionale hanno diritto all’esonero dal pagamento dei
contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, purché non
perseguano fini di lucro e assicurino ai dipendenti un trattamento per
carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni
familiari dal d.P.R. n. 797 del 1955. L’assenza del fine di lucro,
quale requisito per l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ai sensi dell’art. 23 bis d.l. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sussiste nel caso in cui un ente, pur esercitando attività di
carattere imprenditoriale, destini gli eventuali profitti al
conseguimento delle finalità istituzionali perseguite.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto sussistenti i requisiti per l’esonero in favore di una casa
di cura di proprietà di una congregazione religiosa, avendo accertato
che eventuali avanzi di gestione non venivano incamerati dall’ente
quale profitto dell’attività di cura, ma venivano destinati dall’ente
al miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali).

Sentenza 03 maggio 2004, n.617

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano
un’attività diversa da quella di religione e di culto, quale
l’erogazione in regime di convenzione con il S.S.N. di prestazioni
sanitarie, risultano soggetti alle leggi dello Stato concernenti tali
attività e sottoposti al regime tributario previsto per le medesime,
oltre che tenuti agli adempimenti previsti per l’esercizio di
attività di natura commerciale (es. iscrizione nel registro delle
imprese). All’osservanza da parte di detti enti di alcune norme
dello Stato, che impongono obblighi ed adempimenti, anche di natura
fiscale, (versamento dell’I.R.P.E.G., registrazione delle
deliberazioni nel registro delle imprese, ecc.), previsti per le
società di azioni, non consegue tuttavia una totale equiparazione
degli stessi alle predette società, nè l’applicazione in via
analogica della normativa che disciplina le società di capitali.
Trattasi infatti di enti che, a prescindere dalla configurazione o
meno di un tertium genus, non possono certamente trovare collocazione
normativa nella disciplina dettata per le società per azioni,
essendone comunque diversi gli scopi, gli organismi costitutivi ed
infine le stesse autorità di controllo.

Resolución 30 maggio 1988

Dirección General de Tributos. Resolución de 30 de mayo de 1988 sobre criterios de la administración en la aplicacion de la orden del 29 de febrero de 1988. Tomada de: LÓPEZ-ALARCÓN, M. y SALCEDO HERNÁNDEZ, J. R. Legislación Eclesiástica del Estado Español. Promociones y Publicaciones Universitarias. S.A. Barcelona 1993. Página 459. La Orden de 29 […]

Ordinanza ministeriale 25 giugno 1984

Ministerio de Economía y Hacienda. Ordinanza 25 giugno 1984. ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 1984, POR LA QUE SE ACLARA EL ALCANCE DE LA EXENCION DEL ARTICULO IV.1.C) DEL ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE, DE 3 DE ENERO DE 1979, SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS RESPECTO AL IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO […]

Regolamento 12 febbraio 2002

Churches and Congregations Act, 12 febbraio 2002. CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Art. 1 (Scope of application of Act) 1. The purpose of this Act is to provide the procedure for membership of churches, congregations, associations of congregations, monasteries and religious societies and the regulation of their activities in order for freedom of belief as ensured […]

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2915

L’art. 23 bis del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, stabilisce che agli istituti, enti, ospedali che
erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale, anche in regime
convenzionale, si applica l’art. 7 della legge 11.6.1974 n. 252, il
quale prevede l’esonero dal pagamento dei contributi dovuti alla
Cassa Unica Assegni Familiari, ove detti enti non abbiano fine di
lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal D.P.R. n.
797/1955.
Tale disposizione deve ritenersi operante anche relativamente a quegli
enti ecclesiastici, quali case di cura gestite da religiosi, che –
erogando dietro corrispettivo prestazioni assistenziali – realizzino
utili di gestione, laddove questi ultimi vengano destinati – secondo
quanto stabilito dallo statuto dell’ente stesso – al soddisfacimento
dei fini assistenziali e di beneficenza perseguiti.
Al riguardo occorre, dunque, sottolineare la differenza tra “avanzi di
gestione”, i quali non costituiscono “profitto”, bensì eventuale
superamento tra le “entrate” e le “uscite”, e “fine di lucro”.
L'”utile di gestione” delle case di cura predette costituisce,
infatti, non il fine della Congregazione, ma il mezzo per il
conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente,
complessivamente considerato, che – a differenza del comune
imprenditore, il quale è libero di destinare i profitti della sua
attività economica a propria discrezione – deve necessariamente
impiegare tali “profitti” gestionali al soddisfacimento di quei fini
assistenziali e di beneficenza perseguiti, libero soltanto di graduare
le priorità di intervento in tale ambito istituzionale.

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.

Sentenza 07 novembre 2003, n.16774

L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso, nell’ambito
della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti
pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello
Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”
in adempimento dei fini della Congregazione stessa, regolata
esclusivamente dal diritto canonico; detta attività non legittima,
quindi, il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere
emolumenti, che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro
subordinato; né incide, al fine della ammissibilità di tali
richieste, che l’opera prestata abbia avuto luogo presso enti
gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza, svolgenti
attività imprenditoriali, rilevando unicamente la conformità delle
mansioni svolte ai compiti di pertinenza in forza dei voti
pronunciati. La fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato
è infatti caratterizzata non solo dagli elementi della collaborazione
e della subordinazione, ma anche dell’onerosità e, pertanto, non
ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché
oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato,
non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di
adeguata retribuzione, ma “affectionis vel benevolentiae causa” o
in omaggio a principi di ordine morale o religioso. L’accertamento
della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive
giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente
lavorative – alla cui ammissibilità, rientrando nella sfera
dell’autonomia privata, non si oppone alcun principio di diritto
costituzionale o comune – è rimesso al giudice di merito.

Sentenza 29 aprile 2003, n.12739

In tema di contribuzione alla Cassa Unica per gli assegni familiari,
il beneficio dall’esonero dal pagamento dei contributi è previsto in
favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività
di erogazione di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e di
assistenza sociale che – a prescindere dalla natura imprenditoriale –
non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un
trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni
familiari. Ne consegue che, ove una casa di cura gestita da una
congregazione religiosa produca utili di esercizio, viene meno il
presupposto dell’assenza di fini di lucro, senza che rilevi in
contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle
finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.