Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Istruzione 27 aprile 2018

"Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus[1] e Mitis et misericors Iesus[2],
circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione
di nullità del matrimonio, la Congregazione per
l’Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni
accademiche per gli studi ecclesiastici, emana questa Istruzione allo
scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di
Diritto Canonico.

Essa incomincia, nel primo punto, con
uno sguardo all’attuale presenza delle istituzioni che si
occupano dell’insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa
universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per
sottolineare l’importanza di garantire la qualità
accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa.

Nella prospettiva della riforma dei processi indicati dai Motu
proprio, il secondo punto individua, oltre alle figure già
previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate
nella suddetta riforma.

Nel terzo punto, vengono proposti
alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza,
necessari a svolgere le diverse funzioni.

L’ultimo
punto dell’Istruzione contiene le norme indirizzate ai
rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle
Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e
delle Università Cattoliche.

La presente
Istruzione viene emanata dopo ampia consultazione e dopo aver
consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica."

Regolamento 15 gennaio 1971

Congregazione per la dottrina della fede: “Nova agendi ratio in doctrinarum examine”, 15 gennaio 1971. (da “Acta Apostolicae Sedis” 63/1971, pp. 234 ss) La Sacra Congregazione per la dottrina della fede, a norma del n. 12 del motu proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965, stabilisce e pubblica la seguente procedura per l’esame delle dottrine. […]

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.

Legge 10 aprile 1951, n.287

Legge 10 aprile 1951, n. 287: “Riordinamento dei giudizi di assise”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 102 del 7 maggio 1951) (omissis) 12. – (Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare). – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: (omissis) c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sentenza 18 febbraio 1994, n.4638

Chi abbandona lo stato di vita religiosa non vanta alcun diritto di
carattere patrimoniale nei confronti dell’Istituto di appartenenza
per le attività svolte: in primis, perché non sussiste tra le parti
un rapporto di lavoro subordinato; in secondo luogo, perché il can.
702 c.j.c. – a tenore del quale l’Istituto religioso di appartenenza
deve trattare con equità e con carità evangelica il religioso che
abbandona l’abito, è una norma priva di valenza precettiva.

Sentenza 08 marzo 1993, n.53

Una Congregazione religiosa senza fini di lucro non può essere
considerata impresa commerciale, per cui non ha diritto alla
fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell’art. 4 L. n.
638/1983.
Le prestazioni infermieristiche delle religiose presso gli ospedali e
le case di cura della Congregazione rientrano nella qualifica di
lavoro subordinato, al pari di quelle rese dalle infermiere laiche,
anche se la contribuzione è corrisposta prevalentemente in natura
(vitto e alloggio). Rileva, infatti, la causa del negozio posto in
essere, mentre gli scopi religiosi ed umanitari della Congregazione,
attenendo ai motivi del negozio, sono irrilevanti. Ne consegue
pertanto il relativo obbligo contributivo a carico della
Congregazione.