Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 maggio 2006, n.12143

Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il
luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che
tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere
non patrimoniale (art. 587, secondo comma c.c.). La mancanza di una
simile disposizione, peraltro, non preclude l’accertamento circa
l’intervenuta manifestazione di volontà in ordine alle modalità e al
luogo della sepoltura, che può anche essere espressa senza rigore di
forme attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti,
essendo rimesso al giudice del merito l’apprezzamento sulla esistenza
e sul contenuto di un simile mandato.

Sentenza 08 settembre 2005, n.751

Il diritto alla tumulazione, che nel sepolcro ereditario si trasmette
per atto inter vivos o mortis causa dall’originario titolare anche a
persone non facenti parte della famiglia, nel caso di sepolcro
gentilizio o familiare è attribuito in base alla volontà del
fondatore con riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del
sepolcro stesso, acquistandosi tale diritto iure proprio sin dal
momento della nascita e dando luogo ad una particolare forma di
comunione indivisibile tra contitolari, senza poter essere trasmesso
né per atto tra vivi, né per atto mortis causa, né perdendosi per
prescrizione o rinuncia (nel caso di specie, l’avvenuto rilascio di
concessione amministrativa di due sezioni del suolo al camposanto per
la costruzione di cappella gentilizia, confermava la natura familiare
della stessa e determinava la trasmissione del relativo diritto di
tumulazione ai parenti legati iure sanguinis (discendenti, parenti di
secondo e terzo grado rispetto al capostipite e relativi coniugi),
fatta eccezione per il marito della sorella del concessionario, non
avente alcun vincolo di consanguineità con quest’ultimo).