Sentenza 31 gennaio 2013, n.50615/07
Con tre sentenze gemelle (oltre alla presente: Sentenza Eglise
Evangélique Missionaire et Salaûn c. France, n. 25502/07, 31 gennaio
2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6028]; Sentenza
Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France, n. 50471/07, 31
gennaio 2013 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6027]),
conformi alla precedente sentenza del 30 giugno 2011 resa
nell’Affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5646], la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto contrastante con l’art.
9 CEDU l’imposizione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria
francese, del «droit de donation» ai «dons manuels» in favore di
tre nuovi movimenti religiosi (Eglise Evangélique Missionaire,
Association Cultuelle du Temple Pyramide e Association des Chevalier
du Lotus d’Or), imposizione motivata dal fatto che gli stessi non
sarebbero riconducibili al novero delle «associations cultuelles» o
delle «congregations autorisées» e, quindi, non potrebbero godere
dell’esenzione prevista per quest’ultime. La Corte di Strasburgo
ha affermato che il diritto di ricevere donazioni di modico valore è
ricompreso nel diritto di libertà religiosa in quanto tali donazioni
rappresentano una fonte di finanziamento naturale per le confessioni
religiose (in tal senso anche l’art. 6, lett. f), della UN
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief ed il principio 16.4 del
Documento conclusivo della Riunione di Vienna della CSCE). Nel caso
concreto la sentenza ha ritenuto che l’entità del tributo richiesto
e delle sanzioni irrogate (in conseguenza dell’omesso versamento
dell’imposta in questione da parte delle confessioni religiose
ricorrenti) abbia costituito una limitazione di tale diritto e che
ciò sia avvenuto in assenza di una previsione di legge specifica e
prevedibile circa l’assoggettabilità al «droit de donation» dei
«dons manuels» effettuati in favore dei nuovi movimenti religiosi
ricorrenti. La Corte ha, poi, ritenuto assorbito l’altro motivo di
ricorso con cui veniva denunciata una disparità di trattamento (in
violazione dell’art. 14 CEDU) delle confessioni religiose ricorrenti
rispetto ad altre, in conseguenza dell’attività del Parlamento e
del Governo francese contro le «dérives sectaires». (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la stesura dell’Abstract Mattia Francesco
Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)