Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risposta a interrogazione 04 aprile 2001, n.E-0291/01

Commissione europea. Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione all’interrogazione scritta E-0291/01, 4 aprile 2001. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” C 261 E del 18 settembre 2001, pag. 78) Un gran numero di organizzazioni religiose, tra cui anche quelle cui fa riferimento l’onorevole parlamentare, può beneficiare di piccole sovvenzioni erogate dai fondi […]

Sentenza 13 maggio 1965, n.39

La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.

Sentenza 27 maggio 1996, n.178

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell’art.
10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (‘recté: art. 10, primo
comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) –
nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini
dell’IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole
confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato
italiano – in quanto la possibilità di prendere in esame la
necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione
di un beneficio che in ipotesi “si assumesse essere allo stato
illegittimamente limitato” alle sole confessioni con intesa, è ‘in
limine’ preclusa e resa inutile dalla mancanza di una “disciplina,
posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio” del diritto
di libertà religiosa.

Sentenza 27 marzo 1985, n.86

Le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e
benefici tributari di qualsiasi specie hanno palese carattere
derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore,
sicché la Corte non può estenderne l’ambito di applicazione se non
quando lo esiga la ratio di tali benefici. La quale cosa è da
escludere che ricorra nel caso dell’esenzione dall’IN.V.IM. accordata
ai benefici ecclesiastici, non estensibile, per mancanza di
omogeneità della rispettive situazioni, ad altre istituzioni
religiose o parareligiose, cattoliche o acattoliche, del tutto
diverse, quali l’Opera pia “Foa” e l’Asilo infantile “Levi” collegati
alla comunità israelitica di Vercelli.

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)

Sentenza 13 luglio 1984, n.239

La norma che dispone l’obbligatoria appartenenza di un soggetto, per
il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi
manifestazione di volonta’, alla Comunita’ israelitica del luogo di
residenza, viola l’art. 3 Cost., che afferma l’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l’altro) “di
razza” e “di religione”, nonche’ gli artt. 2 e 18 Cost., i quali
tutelano come diritto inviolabile la liberta’ di aderire e non aderire
non solo alle associazioni ma anche a quelle “formazioni sociali”, tra
le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose.
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli
artt. 3, 2 e 18 Cost. – l’art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731.

Sentenza 18 novembre 1958, n.59

Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta’ di esercizio
del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla
organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato.
La prima e’ riconosciuta nel modo piu’ ampio dall’art, 19 della
Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di
culto, ivi indubbiamente incluse l’apertura di tempi ed oratori e la
nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta’ delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri
statuti, l’art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti
non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i
rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con
leggi sulla base d’intese con le relative rappresentanze.

Sentenza 25 maggio 1963, n.85

L’art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l’obbligo –
sanzionato penalmente dall’art. 366, comma secondo, cod. pen. – di
giurare secondo una certa formula, non contrasta con l’art. 8 Cost.,
poiche’ non viola la eguale liberta’ delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne’
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato.