Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordonnance 26 agosto 2016

Le juge des référés du Conseil
d’État conclut que l’article 4.3 de
l’arrêté contesté a porté une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la
liberté de conscience et la liberté personnelle. La
situation d’urgence étant par ailleurs
caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Nice et
ordonne la suspension de cet article [
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques]

Sentenza 10 marzo 2016, n.52

Spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di
avviare trattative con una determinata associazione, al fine di
addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una
speciale disciplina dei reciproci rapporti (ex art. 8, comma 3 della
Costituzione). Di tale decisione – e, in particolare, per quello che
qui interessa ovvero della decisione di non avviare le trattative – il
Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di
fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Nel caso di specie,
non spettava perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera
dei giudici comuni.


La Redazione di OLIR.it ringrazia per
la tempestiva segnalazione del documento Mathia Benassuti


Comunicato Stampa: Sintesi della
sentenza relativa al conflitto n. 5 del 2014, proposto dal Governo
avverso la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione n. 16305 del 2013
[fonte:
www.cortecostituzionale.it]


In OLIR.it
Corte di
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 23 giugno 2013, n.
16305

Corte
Costituzionale, ordinanza17 marzo 2015, n. 40

Parere 28 agosto 2015, n.1048

La specificità ed eccezionalità della disciplina
concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
esclude che si possa ritenere che, allo stato della attuale normativa,
in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative
prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.