Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 04 giugno 2012

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA E RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI SOTTOELENCATE (DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA) PREMESSO: – che l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito AOSCF) persegue le finalità pubbliche di tutela della salute, di promozione della qualità della vita, di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; 
- che l’assistenza alla […]

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1952

La condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini
segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere
a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione
non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno,
sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione
di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee
o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni accesi,
dei dogmi della fede. Nel caso di specie, dunque, commette il reato di
cui all'art. 403 c.p. colui che predispone un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall'immagine del
Pontefice Benedetto XVI. ed, in primo piano, un bersaglio da colpire
con delle freccette.

Sentenza 10 gennaio 2017, n.29086/12

L’intérêt des enfants à une scolarisation
complète, permettant une intégration sociale
réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime
sur le souhait des parents de voir leurs filles
exemptées des cours de natation mixtes.
L’enseignement du sport, dont la natation fait partie
intégrante dans l’école des filles des
requérants, revêt une importance singulière pour
le développement et la santé des enfants.
L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour
les enfants à apprendre à nager et à exercer
une activité physique, mais il réside surtout dans le
fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée
de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou
philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités
ont offert des aménagements significatifs aux
requérants : leurs filles ayant notamment eu la
possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de
natation en revêtant un burkini et de se dévêtir
hors de la présence des garçons. Ces mesures
d’accompagnement étaient à même de
réduire l’impact litigieux de la participation des
enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses
de leurs parents. Par conséquent, la Cour estime que, en
faisant primer l’obligation pour les enfants de
suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur
l’intérêt privé des requérants de
voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes
pour des raisons religieuses, les autorités internes
n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation
considérable dont elles jouissaient dans
la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention.
[Communiqué de presse – http://hudoc.echr.coe.int/]