Sentenza 04 giugno 1969
È manifestamente infondata la qttestione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 724, primo comma, cod. pen.,
sollevata in rapporto agli artt. 3, 7 e 8 della Costituzione. Ricorre
il reato di cui all’art. 724 cod. pen., quando la bestemmia sia
stata proferita, in presenza di varie persone, in una caserma di
carabinieri, in quanto un pubblico ufficio.